La difficile convivenza in condominio

Rumori, fumi ed odori: Che fare?

Si sa che la vita in un condominio non è sempre facile, sono proverbiali le liti nelle assemblee condominiali somiglianti più ad una battaglia che a civili discussioni su argomenti di comune interesse. Sembra che con il passare dei decenni sia venuta sempre meno la tolleranza ma anche il rispetto dei vicini, tanto che i Tribunali, già oberati di lavoro, si devono occupare fin troppo spesso anche di cause di carattere condominiale.

Rumori insopportabili in orari impossibili, olezzi non proprio gradevoli, fumi di cucina e molto altro rovinano le giornate dei condomini e minano la serena coabitazione nel medesimo condominio. Talvolta si tratta di condizioni obiettivamente anomale in cui il mancato rispetto per gli altri la fa da padrona, in altre occasioni il livello di tolleranza è talmente ridotto che un minimo disturbo diventa un fatto intollerabile che genera liti furibonde ed il ricorso al giudice.

Il problema dei rumori è prevalente nelle cause di questo genere. C’è, ovviamente, la libertà di fare un po’ ciò che si vuole in casa propria ma quando questo va a ledere la legittima libertà altrui, allora si è passato il segno. Ci riferiamo all’abitudine di talune persone di dare feste in casa propria con musica ad alto volume in orari in cui dovrebbe essere rispettato il diritto al riposo degli altri condomini. Le feste si prolungano spesso fino a tarda ora e le persone che il mattino successivo si devono svegliare presto per andare al lavoro, magari facendo il primo turno, non possono passare la notte a sopportare tali rumori e andare al lavoro già stanchi ma anche al pomeriggio spesso si sentono rumori piuttosto molesti. Gli anziani e gli ammalati hanno ancora più diritto di stare tranquilli, almeno nelle prime ore del pomeriggio e chi li disturba non mostra un gran senso di civiltà. 

Le difficoltà della convivenza multietnica

La compresenza nello stesso stabile di famiglie di diversa etnia pone anche altri problemi: spesso queste persone hanno abitudini parecchio diverse dalle nostre, tutto il rispetto per questo, e spesso cucinando a tutte le ore i loro cibi tradizionali che saranno prelibatezze per loro ma gli odori che si sviluppano non sempre sono graditi dagli altri e anche questo sta generando sempre di più motivo di ricorso al giudice. Assodato che è piena libertà cucinarsi ciò che si desidera, devono però essere messe in atto tutte le misure opportune per abbattere il più possibile gli odori e spesso questo non è fatto. 

Cosa si può fare per questo? Il Legislatore ha stabilito che le persone hanno l’obbligo di sopportare le emissioni prodotte dai vicini ma solo fino a quando queste non superino il normale limite di tollerabilità. Certo sta sempre al giudice determinare se tale soglia è superata oppure no e questo non è sempre facile a determinarsi. Rispetto ai rumori, normalmente il Regolamento di Condominio contiene le norme che regolano l’emissione di rumori, stabilendo anche fasce orarie nella giornata in cui questi devono essere evitati,

Se un condomino non dovesse rispettarli, la prima cosa da fare è presentare reclamo all’Amministratore ma se non dovesse sortire effetti, ci si può rivolgere al giudice ma si deve fornire la prova della generazione di tali rumori, al limite anche registrandoli con lo Smartphone o con altri mezzi. Ma se il disturbo deriva dall’abbaiare di un cane? La vicenda si complica: il proprietario del cane ha la responsabilità di mettere in atto tutti i comportamenti più adeguati per evitare che il proprio cane arrechi disturbo, ad esempio evitando di lasciarlo a casa da solo o disturbando l’animale che, inquietatosi, inizia ad abbaiare.

Peraltro anche recenti sentenze hanno stabilito il diritto del cane di abbaiare come libera espressione del suo essere, quindi i vicini hanno il dovere di sopportarlo ma questo non toglie il dovere del proprietario dell’animale di mettere in atto tutto il possibile per evitare che ciò accada: nel caso di negligenza da parte del padrone del cane, questi dovrà rispondere inanzi al giudice di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, un reato che prevede la reclusione fino a tre mesi e una sanzione pecuniaria.